Legge Ordinaria n. 13 del 02/01/1958 (Pubblicata nella G.U. del 3 febbraio 1958)
Norme per la concessione di ricompense al valore civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  ricompense  al valor civile sono istituite per premiare atti di
eccezionale  coraggio  che  manifestano  preclara virtu' civica e per
segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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