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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I cittadini italiani, profughi dai territori ceduti allo Stato
jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di
Trieste, che siano disoccupati, nei due anni successivi all'entrata
in vigore della presente legge, sono equiparati agli invalidi
previsti dall'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ai fini delle
precedenze istituite dagli articoli 9, 10 e 12 della legge medesima e
dell'assunzione in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, subordinatamente al possesso dei requisiti
richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione nei pubblici
impieghi.
A parita' di merito, le precedenze istituite con il precedente
comma prendono grado dopo di quelle spettanti agli invalidi per fatti
di guerra.