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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'espletamento delle funzioni di provveditore alle Opere
pubbliche la dotazione organica delle carriere direttive
dell'Amministrazione dei lavori pubblici e' aumentata
complessivamente di 17 posti assegnati al coefficiente 900.
I posti suddetti sono portati in aumento ai ruoli organici della
carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici,
di cui al successivo art. 3, e del ruolo degli ingegneri del Genio
civile di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 362. Detto aumento e' ripartito di volta in volta
fra i predetti due ruoli organici in relazione al numero dei
funzionari di ciascun ruolo nominati provveditori alle Opere
pubbliche.
La nomina a provveditore alle Opere pubbliche puo' essere conferita
anche a funzionari appartenenti ai ruoli dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade statali, nonche' ad ispettori generali del
ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie, purche'
muniti di diploma di laurea. In tal caso, i funzionari che saranno
nominati provveditori e quelli che gia' rivestono tale carica sono
considerati, agli effetti del precedente comma, quali ispettori
generali del Genio civile o della carriera direttiva
dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a seconda che
siano tecnici o amministrativi.
I provveditori alle Opere pubbliche sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei
Ministri.