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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la prima promozione da conferire al personale inquadrato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.
520, l'anzianita' maturata anteriormente all'inquadramento nella
corrispondente qualifica di cui alla tabella C del decreto
legislativo 15 aprile 1948, n. 381, viene riconosciuta come
anzianita' acquisita nella qualifica d'inquadramento.
E' abrogata la riduzione di un anno dei periodi di anzianita'
richiesti per gli avanzamenti mediante scrutinio, di cui agli
articoli 341, 368, lettera a), 370, lettera, a), e 371, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.