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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni sulla limitazione dell'orario di lavoro contenute
nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, numero 692, nel relativo
regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955,
e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079, si applicano anche al
personale non viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra
urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori.