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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 giugno 1957 le misure degli assegni familiari e
dei relativi contributi per il settore dell'assicurazione della Cassa
unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella E di cui al
testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni
familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono
sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente
legge.