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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei
giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese
editoriali sono determinati, con decorrenza dal 1 aprile 1956, nelle
seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi
contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:
assegni: lire 4.342 mensili per ciascun figlio; lire 3.016
mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.