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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai
pubblici servizi di trasporto in concessione per effetto dell'art. 24
della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, ha facolta' di chiedere, ai
fini del trattamento di pensione a carico del Fondo citato, il
riconoscimento del periodo di servizio prestato con obbligo di
iscrizione all'assicurazione generale per l'invalidita', vecchiaia e
superstiti, presso aziende esercenti pubblici servizi di trasporto,
anteriormente al 1 marzo 1953, utilizzando a tal fine i contributi a
proprio favore nell'assicurazione predetta, gli accantonamenti di
propria pertinenza esistenti presso le aziende, e versando gli
importi eventualmente ancora necessari per la copertura della intera
somma richiesta per il riconoscimento stesso.