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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale di ruolo gia' appartenente alle Amministrazioni
municipali dell'Africa italiana, iscritto ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451,
negli appositi quadri speciali, cui, per effetto dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, si
applicano le disposizioni sul conglobamento totale del trattamento
economico dei dipendenti statali, sono attribuiti, a decorrere dal 1
luglio 1956, gli aumenti periodici di stipendio con i criteri e nelle
misure di cui all'art. 1 del suddetto decreto Presidenziale 11
gennaio 1956, n. 19.
Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione
derivante dalla prima applicazione del presente articolo risulti
inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956, per stipendio,
paga o retribuzione e per indennita' di funzione o assegno
perequativo, la differenza e' conservata a titolo di assegno
personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da
riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o
retribuzione a qualsiasi titolo.