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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le tariffe degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il
rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite
mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei Consigli
nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da
parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere
nazionale delle due categorie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TOGNI - GONELLA
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA