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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi
previsti dagli articoli 130, 142, primo coma, e dagli articoli 159 e
160, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono
riferiti a quelli degli stipendi delle tabelle annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.
Sono soppressi dal 1 luglio 1955 la indennita' di carovita, e le
relative quote complementari, di cui al primo comma dell'art. 162
della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni,
nonche' l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1955, n. 821.
La gratificazione annuale di cui all'art. 162, secondo comma, della
legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' commisurata, per l'anno 1955,
all'importo di una mensilita' dell'indennita' di carovita base fruita
alla data del 30 giugno 1955.