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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per ulteriore svolgimento dell'attivita' dell'Istituto nazionale
per il finanziamento della ricostruzione, la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario
1958-59 e fino all'esercizio 1961-62, a concedere all'Istituto
predetto mutui della durata di 30 anni, fino alla concorrenza di 4
miliardi di lire all'anno, alle condizioni e con le modalita'
previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 656.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad accordare la garanzia
dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei detti
mutui. Agli stessi mutui si applicano le disposizioni di cui al
secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n.
409.
All'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione
continuano ad applicarsi tutte le disposizioni di legge che, secondo
l'ordinamento precedente, erano applicabili alla Seconda Giunta del
C.A.S.A.S., in quanto ad esse non deroghi espressamente e
specificamente la legge 5 gennaio 1953, n. 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA