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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 20, e' aggiunto il seguente comma:
"Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni liquidi e da
liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria in
base alle norme del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato
libero di Fiume, l'assegno di caroviveri continua ad essere dovuto
nelle misure e secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 1956".