Legge Ordinaria n. 165 del 13/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1958 (suppl. ord.))
Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione.
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                            (Qualifiche)

  Gli insegnanti degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e
artistica si distinguono in straordinari e ordinari.
  La qualifica di straordinari e' attribuita all'atto della nomina in
ruolo; quella di ordinario e' conferita dopo il favorevole compimento
di un biennio; di prova.
  La   disposizione  del  precedente  comma  si  applica  anche  agli
insegnanti elementari del ruolo in soprannumero.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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