Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Qualifiche)
Gli insegnanti degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e
artistica si distinguono in straordinari e ordinari.
La qualifica di straordinari e' attribuita all'atto della nomina in
ruolo; quella di ordinario e' conferita dopo il favorevole compimento
di un biennio; di prova.
La disposizione del precedente comma si applica anche agli
insegnanti elementari del ruolo in soprannumero.