Legge Ordinaria n. 168 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 21 marzo 1958)
Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A modifica dell'art. 2 della legge 9 maggio 1940, n. 371, l'assegno
speciale  di  cui  alla legge stessa compete dalla data di cessazione
del  godimento  delle  indennita'  di  ausiliaria e speciale previste
dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
  Agli  ufficiali  cessati dal servizio permanente anteriormente al 1
gennaio  1946,  l'assegno  e'  corrisposto in misure pari a tre volte
quelle indicate alla lettera b) dell'articolo anzidetto.
  Agli  ufficiali  cessati  dal  servizio  permanente a partire dal 1
gennaio  1946,  l'assegno  e  corrisposto nelle seguenti misure annue
lorde:

    generali di Corpo d'armata designati d'armata . . . . . L. 30.000
    generali di Corpo d'armata. . . . . . . . . . . . . . . L. 28.750
    generali di Divisione e tenenti generali. . . . . . . . L. 27.250
    generali di Brigata e maggiori generali . . . . . . . . L. 25.700
    colonnelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24.250
    tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.600
    maggiori e primi capitani . . . . . . . . . . . . . . . L. 21.100
    capitani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
    subalterni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.500

  Il  Ministro  per  la  difesa potra' variare con propri decreti, su
proposta del Consiglio di amministrazione della "Cassa ufficiali", le
misure  dell'assegno  speciale  stabilite  dal  comma  precedente  in
relazione alle disponibilita' finanziarie dell'apposita gestione.
  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  primo  giorno  del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 marzo 1958

                               GRONCHI

                                              ZOLI - MEDICI - TAVIANI

                                              Visto,               il
Guardasigilli: GONELLA
 

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