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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 3 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36,
e' sostituito dal seguente:
"Ai suddetti funzionari sara' corrisposta, oltre al rimborso delle
spese di viaggio (aumentato delle percentuali previste nel tempo
dalle disposizioni in vigore per gite di servizio all'estero) per gli
spostamenti dall'una all'altra localita' in Oriente e per recarsi in
Italia ogni qualvolta vi siano chiamati per ragioni di servizio, una
indennita' giornaliera pari alla diaria base vigente nel tempo per il
rispettivo grado o qualifica per le gite di servizio nell'interno del
territorio nazionale, aumentata di un coefficiente di maggiorazione
da stabilirsi, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto
con quello per il tesoro, entro il limite massimo di quattro volte la
diaria base suddetta".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA