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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assistenza prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo
1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, e'
concessa fino al 31 dicembre 1960 a favore dei cittadini italiani
appartenenti alle categorie indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 1
della citata legge n. 137, i quali siano in possesso della qualifica
di profugo riconosciuta a sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.
Salvo particolari condizioni di bisogno sono esclusi dal beneficio
coloro che:
a) siano rimpatriati da oltre dieci anni;
b) abbiano beneficiato, comunque, dell'assistenza prevista dalla
legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, per un
periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
Sono del pari esclusi coloro che risultino fruire di redditi di
qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare complessivo di
almeno lire diecimila mensili, per ciascun componente di nucleo
familiare. Per profughi isolati tale misura e' elevata a lire
quindicimila mensili.
Il premio di primo stabilimento di lire 50.000, nonche' il
trattamento assistenziale previsto dall'art. 11 della legge 4 marzo
1952, n. 137, saranno corrisposti anche ai profughi che rientreranno
dopo l'entrata in vigore della presente legge ancorche' non siano
ricoverati nei centri di raccolta. Da detto beneficio sono esclusi i
cittadini italiani, profughi dalla Cirenaica ed attualmente residenti
in Tripolitania, i quali abbiano fruito delle provvidenze previste
dall'art. 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.