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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per la tassa di occupazione temporanea di cui allo art. 195 del
testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14
settembre 1931, n. 1175, si osservano, in quanto compatibili, le
norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura
contenziosa stabilito per le imposte di consumo dal predetto testo
unico e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI -
ANDREOTTI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA