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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a
compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami
di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e
all'indennita' di missione, il trattamento corrispondente al grado da
loro occupato all'atto del collocamento a riposo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA