Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle associazioni agrarie, di cui alla legge 16 giugno 1927, n.
1766, ed al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono estese le
disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del relativo
regolamento 26 luglio 1896, n. 361, sulla competenza dei prefetti ad
autorizzare le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di
beneficenza ad accettare lasciti e donazioni.