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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga all'art. 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, e fino a
quando non sia espletata la prima sessione degli esami di
abilitazione di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e non sia
data attuazione all'art. 7 della legge stessa, sono ammessi, a
decorrere dall'anno scolastico 1957-58, a chiedere l'assunzione come
professori incaricati gli aspiranti non abilitati che abbiano
prestato servizio di insegnamento nelle scuole e negli istituti di
istruzione secondaria statali o pareggiati per almeno due anni
scolastici a partire dal 1954-55, riportando qualifica non inferiore
a "buono".
Gli aspiranti di cui al precedente comma possono conseguire la
nomina ad incaricati dopo che siano stati conferiti gli incarichi al
personale fornito del prescritto titolo di abilitazione e sia stato
provveduto alla conferma degli incarichi di cui alla legge 31 luglio
1956, n. 1036.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA