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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sulla disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati
Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d)
dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in
data 23 maggio 1955 ed approvato con la legge 29 gennaio 1957, n.
112, e' autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di
cinque miliardi di lire, da destinare a finanziamenti per la
formazione della piccola proprieta' contadina.