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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43,
e' cosi' modificato:
"L'assegnatario otterra' la libera proprieta' dell'alloggio al
termine di un periodo non interiore a venti anni e non superiore a
venticinque, durante i quali corrispondera' rate mensili costanti
comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale
delle spese generali della gestione I.N.A.- Casa, al netto del valore
capitale del contributo statale dell'uno per cento di cui all'art.
22. Il Comitato di attuazione fissera' annualmente il termine entro
il quale dovra' avvenire il riscatto".