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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito
dal seguente:
"Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze
analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai
requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio
presentera' immediata e circostanziata denuncia alla autorita'
giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il
certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera' all'interessato
l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.
L'autorita' giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il
sequestro della merce ovunque si trovi.
Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante
apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorita'
giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza
nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di
ricevimento della comunicazione.
Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di
comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa
erariale, della somma di lire 10.000 per ogni campione".