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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'esercizio 1 gennaio 31 dicembre 1959, le societa'
commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le
aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri
enti pubblici, che abbiano per oggetto la produzione o la
distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il bilancio di
esercizio in conformita' ai modelli di stato patrimoniale e di conto
economico o conto dei profitti e delle perdite allegati alla
presente, legge.
Le societa', aziende, enti predetti, quando esercitano altre
attivita' produttive e quando da queste attivita' abbiano conseguito
nell'esercizio ricavi complessivamente superiori al doppio di quelli
conseguiti dalla vendita di energia elettrica, hanno facolta' di
soddisfare all'obbligo di cui al comma precedente allegando al
proprio bilancio d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di
bilancio attinenti la gestione esplicata nella produzione o
distribuzione di energia elettrica, utilizzando a tal fine gli stessi
modelli di cui al comma precedente.
Le societa', aziende, enti predetti, il cui esercizio
amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti
ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune
modificazioni affinche' dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida
con l'anno solare.