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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, norme in materia di
polizia delle miniere e delle cave, uniformandosi ai principi e
criteri direttivi appresso indicati:
a) aggiornare ed integrare le norme vigenti in relazione
all'impiego di nuovi e piu' progrediti sistemi e mezzi di lavorazione
nelle attivita' di ricerca, di coltivazione, di trattamento e negli
impianti connessi, allo scopo di provvedere nel modo piu' efficace
alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
b) provvedere al regolare svolgimento delle lavorazioni delle
miniere e delle cave nel rispetto della sicurezza dei terzi, e delle
attivita' di preminente interesse generale;
c) assicurare il buon governo dei giacimenti appartenenti
comunque al patrimonio o al Demanio dello Stato, ferma l'applicazione
del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, quando le cave non siano
state sottratte alla disponibilita' del proprietario ai sensi
dell'art. 45 dello stesso regio decreto e successive modificazioni;
d) rendere piu' efficienti i mezzi di controllo degli organi
dell'Amministrazione sullo svolgimento delle lavorazioni minerarie.
Per gli impianti di cui alla precedente lettera a) trovano
applicazione, ove non diversamente disposto, le norme sulla
prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, emanate in
esecuzione della delega, conferita al Governo con legge 12 febbraio
1955, n. 51, e successive aggiunte o modificazioni, intendendosi
conferite al Corpo delle miniere le attribuzioni ivi demandate
all'Ispettorato del lavoro. Il Corpo delle miniere puo' richiedere
per l'espletamento di tali funzioni i medici dell'Ispettorato del
lavoro.