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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti
l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle
disponibilita' dei generi alimentari;
b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e
ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere
alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore
organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;
d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali,
scientifiche ed educative nel campo della alimentazione, con
particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi
lavoratrici vulnerabili e meno abbienti avvalendosi dell'Istituto
nazionale della nutrizione al quale e' conferita personalita'
giuridica di diritto pubblico sotto vigilanza del Ministero della
agricoltura e delle foreste;
e) i rapporti con gli organi internazionali della alimentazione;
f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto
Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione delle norme
relative, e' soppresso in virtu' della presente legge.
Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che riguardano i
generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero
dell'industria e del commercio.