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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il terzo comma dell'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e'
sostituito dal seguente:
"Per gli spettacoli di lirica, di prosa e per i concerti, il
sovrapprezzo per gli importi superiori alle lire 1000 e' stabilito in
lire 100".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA