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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La croce al merito di guerra per il conflitto 1940-45 e' concessa
d'ufficio senza alcun limite di tempo.
I reclami contro i provvedimenti di mancata concessione della croce
al merito di guerra devono essere presentati fino a 90 giorni dalla
data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA