Legge Ordinaria n. 203 del 13/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1958)
Conferimento della croce al merito di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  croce  al merito di guerra per il conflitto 1940-45 e' concessa
d'ufficio senza alcun limite di tempo.
  I reclami contro i provvedimenti di mancata concessione della croce
al  merito  di guerra devono essere presentati fino a 90 giorni dalla
data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 marzo 1958

                               GRONCHI

                                                       ZOLI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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