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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' speciale annua prevista dall'art. 68 della legge 10
aprile 1954, n. 113, e estesa, a decorrere dal 1 gennaio 1953 e
comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di eta', agli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati a riposo per
eta' direttamente dal servizio permanente rispettivamente prima delle
date dalle quali hanno avuto effetto la legge 9 maggio 1940, n. 369,
e sono entrati in vigore i decreti legislativi 5 ottobre 1945, n.
734, e 10 gennaio 1947, n. 58, nonche' agli ufficiali delle stesse
Forze armate che, gia' in ausiliaria per eta', erano stati da tale
posizione collocati a riposo rispettivamente prima delle date
anzidette.