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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai componenti le Commissioni di esame di abilitazione presso le
scuole magistrali istituite a norma dell'art. 41 del testo unico
approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato
dall'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, e al personale
di segreteria e subalterno addetto alle Commissioni stesse spettano i
compensi, le indennita' e le propina nella misura e nei limiti
previsti per i componenti le Commissioni di esami presso gli istituti
e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e
tecnica.