Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai sindaci dei Comuni puo' essere corrisposta una indennita'
mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale, entro i
seguenti limiti:
1) Comuni fino a 1.000 ab. fino a L. 5.000
2) " da 1.001 3.000 " " " 10.000
3) " " 3.001 10.000 " " " 30.000
4) " " 10.001 30.000 " " " 50.000
5) " " 30.001 100.000 " " " 70.000
6) " " 101.000 250.000 " " " 120.000
7) " " 250.001 500.000 " " " 160.000
8) con oltre 500.000 " " " 200.000
Il limite previsto al numero 5 si applica anche ai sindaci di
Comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano
capoluoghi di Provincia.
L'indennita' suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco,
puo' essere assegnata, nei limiti indicati nel primo comma
all'assessore anziano o delegato.