Legge Ordinaria n. 209 del 11/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1958)
Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo  comma  dell'art. 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142, e'
sostituito dal seguente:
  "Le  disposizioni  degli  articoli  1,  2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto
legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato con modificazione con
la  legge  30  luglio  1951,  n.  961,  hanno  efficacia  per i conti
consuntivi   delle  Amministrazioni  provinciali,  comunali  e  delle
Istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni
relative  a  tutto  l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non
oltre il 31 dicembre 1960".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 marzo 1958

                               GRONCHI

                                           ZOLI - TAMBRONI - MEDICI -
                                               ANDREOTTI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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