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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142, e'
sostituito dal seguente:
"Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto
legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato con modificazione con
la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti
consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni
relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non
oltre il 31 dicembre 1960".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - MEDICI -
ANDREOTTI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA