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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e' sostituito dal
seguente:
"I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro,
dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota
da corrispondere agli enti e societa' delegati all'esercizio delle
scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto
necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi,
sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla
costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le
Societa' e gli enti ippici; nonche' a provvidenze per l'allevamento
secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA