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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Alle classi 7ª bis e 8ª dell'allegato B alla legge 6 agosto 1954,
n. 858, riguardante l'approvazione delle tabelle nazionali di
qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in
concessione, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla classe 7ª bis, dopo le parole: "guidatore scelto", sono
aggiunte le parole: "guidatore filoviario";
alla classe 8ª, sono soppresse le parole: "e filoviario".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA