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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le retribuzioni lorde iniziali degli assuntori di impianti
classificati ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio
1949, n. 40, sono quelle risultanti dalla tabella annessa (allegato
A).