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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I candidati al concorso per esami e titoli a centodiciotto posti di
direttore didattico riservato ai reduci (denominato A-2) autorizzato
con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile
1947, n. 373, e bandito con decreto Ministeriale 26 luglio 1948, che
abbiano riportato nelle prove scritte d'esame una votazione
complessiva inferiore a sette decimi (70/100) e non meno di sei
decimi (60/100) in ciascuna prova, sono ammessi a sostenere gli esami
orali.
I candidati che avranno superato le prove d'esame saranno iscritti
in una graduatoria di merito in aggiunta alla graduatoria generale
pubblicata con decreto Ministeriale 8 agosto 1955 (Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 20 ottobre 1955).