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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'assegno personale mensile previsto dall'art. 4 del decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre 1954, n. 869, compete ai personali delle Amministrazioni
dello Stato che del citato trattamento economico fruiscono anche se
essi siano comandati o trasferiti presso altre l'Amministrazioni
dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA