Legge Ordinaria n. 228 del 18/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1958)
Norme concernenti la legalizzazione di firme.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Non  sono  soggette  a legalizzazione le firme apposte da, pubblici
funzionari  o  pubblici  ufficiali  su  atti,  certificati,  copie ed
estratti dai medesimi rilasciati, ad eccezione delle ipotesi previste
dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica
2 agosto n. 678.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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