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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da, pubblici
funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed
estratti dai medesimi rilasciati, ad eccezione delle ipotesi previste
dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica
2 agosto n. 678.