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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 198 del Codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
Art. 198. - "Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la
dichiarazione di impugnazione e' ricevuta dal cancelliere del giudice
che ha emesso il provvedimento impugnato.
La parte e i difensori possono proporre la impugnazione con
dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del
telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto
l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria
sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.
Le parti private ed i difensori possono fare la dichiarazione anche
davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se
tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento;
ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei
termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto lo
trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il
provvedimento impugnato".