Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I minimi di salario previsti in ciascuna provincia in base, ai
vigenti contratti integrativi provinciali del contratto nazionale di
lavoro del 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto-legge 15
aprile 1948, n. 628, e della legge 31 marzo 1954, n. 109, spettanti
ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai
lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo negli
immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi compresi
quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di
case popolari;
l'indennita' di contingenza di cui all'art. 1 del decreto-legge
22 aprile 1947, n. 28, aumentata ai sensi dell'art. 2 della legge 20
novembre 1951, n. 1323, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n.
109;
l'indennita' di caro vita di cui al decreto-legge luogotenenziale
2 novembre 1944, n. 303;
l'indennita' di caro pane di cui al decreto-legge 7 luglio 1948,
n. 1093;
sono conglobati a tutti i fini contrattuali e di legge in una
unica voce retributiva, uguale per uomo e donna, a partire dal 1
gennaio 1957.