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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' aggiunto il
seguente comma:
"Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate
esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le
attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei
territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli
strati del quaternario situati a profondita' non superiore a 1200
metri, nonche' quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio
1953, n. 136".
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - GAVA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA