Legge Ordinaria n. 231 del 08/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1958)
Modificazione all'art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'art.  1  della  legge  11  gennaio  1957,  n. 6, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Sono  sottratte  alle disposizioni della presente legge e regolate
esclusivamente  dal  regio  decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le
attivita'  di  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  ubicate nei
territori  delle  province  di  Ferrara  e Rovigo, limitatamente agli
strati  del  quaternario  situati  a profondita' non superiore a 1200
metri,  nonche'  quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio
1953, n. 136".

  La  presente  legge  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 marzo 1958

                               GRONCHI

                                                ZOLI - GAVA - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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