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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese
artigiane, stabilito in lire 5500 milioni dall'art. 36 della legge 25
luglio 1952, n. 949, e' elevato a lire 10.500 milioni, mediante il
versamento da parte dello Stato di lire 5000 milioni, da effettuarsi
per lire 2500 milioni nell'esercizio finanziario 1958-59 e per lire
2500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60.