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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, svolgono
compiti inerenti all'organizzazione ed a funzionamento dei servizi
logistici ed operativi degli enti e reparti centrali e periferici
dell'Aeronatica militare.
Detti ufficiali possono essere ripartiti, ai fini dell'impiego, in
specialita', in relazione alle esigenze di servizio.
Le specialita', i compiti specifici di ciascuna di esse e le
modalita' per l'assegnazione alle stesse degli ufficiali sono
stabilite con determinazione ministeriale.
Con determinazione ministeriale si provvede altresi'
all'assegnazione a ciascuna specialita' ed ai passaggi da una
specialita' all'altra degli ufficiali.