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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 367 lettera b) del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel
senso che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi
dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di
medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati
a far parte dello Stato in forza del Trattato di San Germano del 10
settembre 1919, approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322, o
dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10
luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle
nuove Province sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n.
1890, e dal regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - GONELLA
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA