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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di tempo per l'effettuazione dei lavori di
ammodernamento, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 2 agosto
1952, n. 1221, non puo' superare, salva la proroga prevista dall'art.
8, i tre anni dalla data di registrazione del decreto del Ministro
per i trasporti con cui viene approvato il voto della Commissione di
cui all'art. 10 della stessa legge.