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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli Enti esercenti il credito fondiario possono chiedere
l'autorizzazione ad istituire una sezione autonoma per il
finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'
nell'ambito territoriale nel quale svolgono la propria attivita'.
Compito della Sezione e' l'erogazione di mutui a favore degli enti
pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle societa'
dagli stessi enti pubblici costituite, nonche' di imprese di
nazionalita' italiana, concessionarie delle opere e degli impianti
predetti.
L'istituzione e' autorizzata con decreto del Ministro per il
tesoro, su parere conforme del Comitato interministeriale per
l'erogazione del credito e per la difesa del risparmio, e lo
svolgimento delle relative operazioni di mutuo e' soggetto alle norme
della presente legge.