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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 della legge 12 luglio 1956, n. 735, e' sostituito dal
seguente:
"Il Magistrato per il Po, con sede in Parma:
1) studia e predispone il piano generale per la sistemazione
idraulica del Po, compreso il suo delta, e dei suoi affluenti;
2) assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di
ispezione per il Po, nonche' quelli spettanti al Magistrato alle
acque di Venezia e ai Provveditorati alle opere pubbliche aventi
competenza nelle regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti,
per le opere idrauliche, classificate e non classificate, per le
opere di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, per quelle
relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po
compreso il suo delta, nonche' per ogni altra opera che, comunque,
possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei
suoi affluenti;
3) dirige il servizio di piena del Po e di tutti i corsi di acque
che interessano il suo bacino imbrifero;
4) promuove e coordina l'attivita' di tutti gli organi dello
Stato e di ogni altro ente pubblico nel settore delle opere indicate
al precedente n. 2".