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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Salva restando la disposizione dell'art. 9 del testo unico 17
luglio 1910, n. 536, le rendite di debito pubblico sono iscritte al
portatore o a persona determinata e sono rappresentate
rispettivamente da titoli al portatore e da titoli nominativi.
I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di
cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli
nominativi consistono in certificati delle iscrizioni di rendita,
muniti di una serie di tagliandi di ricevuta o di un foglio di
compartimenti, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.
I titoli misti attualmente in circolazione saranno tramutati in
nominativi in sede di rinnovazione per esaurimento delle cedole ad
essi unite.
E' abrogato l'art. 11 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536.