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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della
cittadinanza italiana e del prescritto titolo di studio, che abbia
prestato per lo stesso insegnamento un servizio continuativo di
almeno cinque anni, a decorrere dal 26 ottobre 1954, negli istituti e
scuole di istruzione elementare e secondaria con lingua di
insegnamento italiana nella zona del Territorio di Trieste non
amministrata dall'Italia, puo' essere assunto, a domanda, da
presentarsi al Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica
di straordinario nelle cattedre o posti di ruolo ordinario relativo
all'insegnamento impartito vacanti negli istituti e scuole del
territorio nazionale.